Art. 13 — Modifiche all'articolo 238 del codice civile
All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita' di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita";
- b)al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
- c)il secondo comma e' abrogato.
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
