Art. 17 — Articolo 243-bis del codice civile
[1]Dopo l'articolo 243 del codice civile e' inserito il seguente:
[2]"Art. 243-bis.
[3]Disconoscimento di paternita'
[4]L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
