Art. 20 — Modifiche all'articolo 248 del codice civile
All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'.";
- b)il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.";
- c)dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
