Art. 28 — Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati in presenza delle seguenti condizioni:

  • a)se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto;
  • b)se soddisfano le condizioni dell'allegato III. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard. Per commercializzazione, ai fini del presente decreto, si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varieta', e comunque:
  • a)la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione o di controllo;
  • b)la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purche' il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;
  • c)lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio provvedimento puo' definire criteri e modalita' per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:
  • a)prove per scopi scientifici;
  • b)lavori di selezione;
  • c)misure volte alla conservazione della diversita' genetica;
  • d)consumatore finale non professionista.

Testo vigente dal 23 febbraio 2021

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16~art28 · fonte del testo

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