Art. 89-bis — Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto
Testo vigente dal 31 luglio 2025
