Art. 23 — Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 170 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi» sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)»;
- b)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. 2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:
- a)un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;
- b)un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;
- c)un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;
- d)un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
