Art. 12 — Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 25 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono inserite le seguenti: «11, 11-bis,»;
- b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullita' non puo' essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
