Art. 25 — Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 177 del codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;
- d-ter)il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
