Art. 27 — Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 180 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;»;
- 2)dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;»;
- b)al comma 3, la parola «f)» e' sostituita dalla seguente: «e-bis)»;
- c)il comma 3-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 8 marzo 2019
