Art. 11 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 24 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo e' effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»;
- b)al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «ancorche' non registrata,» e dopo le parole «loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
