Art. 30 — Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e' subordinata:
- a)al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'universita' o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o
- b)al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.";
- b)al comma 3, le parole: "tre anni di studi o" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";
- c)al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'istruzione teorica e' la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilita' e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis.";
- d)al comma 5:
- 1)le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "di infermiere";
- 2)dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le seguenti: ", abilita'";
- e)al comma 6:
- 1)alla lettera a) le parole: "un'adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "un'estesa";
- 2)alla lettera b) la parola: "sufficiente" e' soppressa;
- 3)alla lettera c) le parole: "dovrebbe essere scelta" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere scelta" e le parole: "dovrebbe essere acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere acquisita";
- f)dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacita' del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in universita', in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:
- a)la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonche' di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;
- b)la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);
- c)la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);
- d)la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
- e)la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
- f)la competenza di garantire autonomamente la qualita' delle cure infermieristiche e di valutarle;
- g)la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
- h)la competenza di analizzare la qualita' dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
