Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorita' competente.

Testo vigente dal 8 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15~art11 · fonte del testo

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