Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
  • b)componenti e sottounita': le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
  • c)misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
  • d)immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
  • e)messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunita';
  • f)fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
  • g)mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita' connessi al presente decreto;
  • h)importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo;
  • i)materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;
  • l)progettazione del prodotto: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
  • m)aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
  • n)impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
  • o)ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
  • p)riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;
  • q)riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
  • r)recupero di energia: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
  • s)recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  • t)rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  • u)rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
  • v)profilo ecologico: la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche misurabili;
  • z)prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
  • aa)miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
  • bb)progettazione ecocompatibile: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
  • cc)specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;
  • dd)specifica generale per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
  • ee)specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
  • ff)norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non e' obbligatorio. Le definizioni di cui al comma 1, lettere p), q), r), s), t) ed u), si applicano ai soli fini del presente decreto, e non pregiudicano la generale applicazione delle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Testo vigente dal 8 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15~art2 · fonte del testo

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