Art. 5 — Funzioni dell'autorità competente
L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
- a)vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
- b)organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorita' competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;
- c)obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
- d)e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
- e)garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- f)tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
- g)provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei prodotti.
Testo vigente dal 8 marzo 2011
