L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benche' munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto di immissione o ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Il provvedimento che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne sono all'origine ed e' notificato entro centoventi giorni dall'accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformita' e' riconducibile:

  • a)alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
  • b)all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;
  • c)a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2.

Testo vigente dal 8 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15~art10 · fonte del testo

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