Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9. Si presumono altresi' conformi i prodotti per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il prodotto cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.

Testo vigente dal 8 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15~art12 · fonte del testo

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