Art. 8 — Responsabilità dell'importatore
Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
- a)garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;
- b)detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse.
Testo vigente dal 8 marzo 2011
