Art. 9 — Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5:
- 1)al comma 1, lettera g-sexies), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
- 2)al comma 2, le parole: «i diplomi di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «le lauree specialistiche o magistrali»;
- b)all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»;
- c)all'articolo 6-ter:
- 1)alla rubrica, le parole: «comparti speciale e aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;
- 2)al comma 1, le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»;
- 3)al comma 2, le parole: «comparti speciale o aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;
- 4)al comma 4, le parole «, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza,» sono soppresse e le parole: «comparto aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;
- 5)il comma 5 e' abrogato;
- d)all'articolo 9:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni.»;
- 2)al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine della graduatoria stessa.» sono aggiunte le seguenti: «Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;
- e)all'articolo 11:
- 1)al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Accademia del ruolo normale» sono sostituite dalla seguente: «ufficiali»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «All'atto» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini» e dopo le parole: «che assorbe quella da espletare» sono aggiunte le seguenti: «e decorre dalla stessa data di nomina»;
- 2)al comma 2, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi ufficiali», dopo le parole: «6-ter» e' soppressa la virgola «,» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;
- 3)al comma 2-bis, dopo le parole: «Gli ufficiali» e' aggiunta la seguente: «allievi» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;
- 4)al comma 6, dopo le parole: «comma 4» e' soppressa la virgola «,» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
- f)all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera c), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;
- g)all'articolo 30, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»;
- h)alla tabella 1:
- 1)alla colonna 4, denominata «Anni di anzianita' minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello e' sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente: 1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»; 1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»;
- 2)alla colonna 6: 2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione» sono sostituite dalle parole: «di valutazione»; 2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse; 2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;
- 3)alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9». Conseguentemente: 3.1) alla nota (i), la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2019»; 3.2) la nota (l) e' sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»;
- 4)alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse;
- 5)alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse;
- 6)alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»;
- 7)alla nota (3), la parola: «territoriale» e' sostituita dalle seguenti: «di reparto»;
- 8)alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»;
- i)alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico», dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), e' aggiunta la seguente: «(c-bis) La ripartizione delle unita' tra i gradi delle singole specialita' e' stabilita con determinazione del Comandante Generale.»;
- l)alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente e' soppressa.
Testo vigente dal 2 novembre 2018
