Art. 2 — Disposizioni normative di coordinamento
Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 44:
- 1)al comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle" sono soppresse; dopo la parola: "residenti" sono soppresse le seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato" e la parola: "stesso", infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello Stato";
- 2)al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." sono sostituite dalle seguenti: "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
- b)All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".
Testo vigente dal 30 agosto 2002
