Art. 12 — Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3-bis:
  • 1)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni e' validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
  • 2)al comma 2, le parole «16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 » sono sostituite dalle seguenti: «196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
  • 3)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile »;
  • b)dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: «Art. 3-ter. - 1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
  • a)e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
  • b)ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto. 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non e' possibile o non ha esito positivo:
  • a)se il destinatario e' un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento;
  • b)se il destinatario e' una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalita' ordinarie. 3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.»;
  • c)all'articolo 4, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facolta' prevista dal primo periodo puo' essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art12 · fonte del testo

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