Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)'autorita' richiedente': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
  • b)'autorita' adita': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
  • c)'ufficio centrale di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attivita' di mutua assistenza;
  • d)'ufficio di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attivita' di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 1, comma 2;
  • e)'persona':
  • 1)una persona fisica;
  • 2)una persona giuridica;
  • 3)un'associazione di persone priva di personalita' giuridica alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici;
  • 4)un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;
  • f)'titolo uniforme (UIPE)': il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;
  • g)'modulo standard di notifica (UNF)': il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;
  • h)'per via elettronica': mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
  • i)'rete CCN': la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.

Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149~art2 · fonte del testo

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