Art. 10 — Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
Qualora si verifichi la necessita', su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero gia' presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorita' adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro. Se la modifica della domanda e' dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorita' adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorita' adita anche una nuova richiesta. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorita' adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando gli agenti della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
