Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno. La domanda di misure cautelari puo' essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari. Gli uffici di collegamento inviano all'autorita' adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui e' stata presentata una domanda di misure cautelari e' trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente decreto, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 8, comma 13, 9 e 10.

Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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