L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore generale delle finanze. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono:

  • a)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
  • b)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane;
  • c)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio;
  • d)l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attivita' di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:
  • a)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • b)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • c)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • d)l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonche' l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d). L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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