Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)"autorita' richiedente", l'autorita' competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di coi all'articolo 1;
- b)"autorita' adita", l'autorita' competente di uno Stato membro a ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
- c)"dazi all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonche' gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- d)"dazi all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonche' gli oneri previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- e)"imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 506;
- f)"imposte sui premi assicurativi", le imposte di cui all'allegato A, nonche' i crediti relativi a quelle di natura identica o analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f). L'autorita' nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e riavere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2 e' il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
