Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)"autorita' richiedente", l'autorita' competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di coi all'articolo 1;
  • b)"autorita' adita", l'autorita' competente di uno Stato membro a ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
  • c)"dazi all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonche' gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
  • d)"dazi all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonche' gli oneri previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
  • e)"imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 506;
  • f)"imposte sui premi assicurativi", le imposte di cui all'allegato A, nonche' i crediti relativi a quelle di natura identica o analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f). L'autorita' nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e riavere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2 e' il Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69~art2 · fonte del testo

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