Art. 18 — Disposizioni transitorie
Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69. Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli uffici di collegamento hanno facolta' di invitare l'autorita' richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilita' dell'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
