Art. 19 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
