Art. 17 — Decorrenza
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.
Testo vigente dal 30 agosto 2012 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
