Art. 4 — Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 32, comma 2, lettera c), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)»;
- b)all'articolo 55, comma 1, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), b-ter) e c)»;
- c)all'articolo 56-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 34, comma 2, lettera e), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera c)»;
- b)all'articolo 64, comma 1, le parole: «lettere b) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) ed e)»;
- c)all'articolo 66, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1.».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
