Art. 3 — Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili
All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «bilancio in forma ordinaria» sono inserite le seguenti: «o abbreviata»;
- b)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.». All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo le parole: «obblighi informativi di bilancio differenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili».
Testo vigente dal 19 dicembre 2025
