Art. 32 — Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise
Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 26, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.»;
- b)all'articolo 53, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.»;
- c)all'articolo 56, comma 2, dopo le parole: «e calore», sono inserite le seguenti: «e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»;
- d)all'articolo 62-quater.2, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»;
- e)all'articolo 62-quinquies, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: «7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»;
- f)all'articolo 9-septies, comma 1, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
- g)all'articolo 5, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i prodotti soggetti ad accisa, detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi, non sono considerati al fine della determinazione della cauzione di cui alla presente lettera;»;
- h)all'articolo 61, comma 1, lettera c), prima delle parole: «l'immissione in consumo», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7-bis,»;
- i)all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.». All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, le parole: «decadono al sessantesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decadono al centoventesimo» e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
