Art. 12 — Adeguamento delle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 24-bis, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera f)»;
- b)agli articoli 47-bis, comma 3, 110, comma 9-ter, quinto periodo, 113, comma 5, 124, comma 5, e 132, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)». All'articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)». All'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)». All'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».
Testo vigente dal 19 dicembre 2025
