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Miscellanea
Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti
Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148
Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
- Aggiornato al
- 27 settembre 2022
- Articoli
- 60
- Versioni storiche
- 120
Capo I — Oggetto, campo di applicazione e definizioniartt. 1-3abrogato
Capo II — Imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione autorizzatiartt. 4-11abrogato
- Art. 4Autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazioneabrogato
- Art. 5Anagrafe informatizzata delle imprese di acquacolturaabrogato
- Art. 6Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazioneabrogato
- Art. 7Registroabrogato
- Art. 8Controlli ufficialiabrogato
- Art. 9Obblighi di registrazione e tracciabilitàabrogato
- Art. 10Buona prassi in materia di igieneabrogato
- Art. 11Programma di sorveglianza sanitariaabrogato
Capo III — Norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodottiartt. 12-22abrogato
Sezione I — Disposizioni generali
Sezione II — Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento
- Art. 16Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamentoabrogato
- Art. 17Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattiaabrogato
- Art. 18Introduzione di animali di acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattiaabrogato
Sezione III — Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano
Sezione IV — Animali acquatici selvatici
Sezione V — Animali acquatici ornamentali
Capo IV — Introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti da Paesi terziartt. 23-25abrogato
Capo V — Procedura di denuncia e misure minime di lotta contro le malattie degli animali acquaticiartt. 26-40abrogato
Sezione I — Denuncia della malattia
Sezione II — Sospetta presenza di una delle malattie comprese nell'elenco - indagine epidemiologica
Sezione III — Misure di lotta minime in caso di conferma della presenza di malattie esotiche negli animali d'acquacoltura
Sezione IV — Misure di lotta minime in caso di conferma di malattie non esotiche negli animali d'acquacoltura
Sezione V — Misure di lotta minime in caso di confermata presenza negli animali acquatici selvatici di una delle malattie elencate nell'allegato iv, parte ii
Sezione VI — Misure di lotta in caso di malattie emergenti
Sezione VII — Misure alternative e disposizioni nazionali
Capo VI — Programmi di lotta e vaccinazioneartt. 41-45abrogato
Sezione I — Programmi di sorveglianza ed eradicazione
Sezione II — Programma di intervento per malattie emergenti ed esotiche
Sezione III — Vaccinazione
Capo VII — Riconoscimento di indennità da malattiaartt. 46-50abrogato
- Art. 46Territorio nazionale indenne da malattiaabrogato
- Art. 47Zona o compartimento indenne da malattiaabrogato
- Art. 48Elenchi di zone, compartimenti e aziende indenni da malattiaabrogato
- Art. 49Mantenimento del riconoscimento di indennità da malattiaabrogato
- Art. 50Sospensione e ripristino del riconoscimento di indennità da malattiaabrogato
