Art. 37 — Misure di contenimento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2008 al 27 settembre 2022. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in un'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura non dichiarate indenni da tale malattia, applica almeno le seguenti misure, atte a contenere la diffusione della malattia:
tolto: a) dichiara l'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura interessata ufficialmente infetta;
tolto: b) crea un'idonea zona di protezione della malattia in questione, che comprenda una zona destinata a protezione e sorveglianza intorno all'azienda, zona o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta;
tolto: c) limita la movimentazione degli animali d'acquacoltura dalla zona di protezione; tali animali possono essere unicamente:
tolto: 1) introdotti in aziende, zone o zone destinate a molluschicoltura in conformita' all'articolo 13;
tolto: 2) raccolti e abbattuti per il consumo umano in conformita' all'articolo 32, comma 1;
tolto: d) controlla che gli animali di acquacoltura morti siano rimossi e smaltiti, entro un idoneo periodo di tempo, in conformita' al regolamento (CE) n. 1774/2002, in relazione al tipo di produzione e al rischio di ulteriore diffusione della malattia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148~art37 · fonte del testo
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