Art. 49 — Mantenimento del riconoscimento di indennità da malattia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2008 al 27 settembre 2022. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'intero territorio nazionale sia dichiarato indenne da una o piu' malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, in conformita' all'articolo 46, la sorveglianza mirata puo' essere sospesa e il riconoscimento di territorio indenne da malattia conservato purche' permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo. Tuttavia, per zone e compartimenti indenni da malattia su un territorio non dichiarato indenne da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata e' mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all'articolo 47, comma 3, o all'articolo 47, comma 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148~art49 · fonte del testo
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