Art. 16 — Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2008 al 27 settembre 2022. 320 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Fatte salve le disposizioni del capo V, gli animali d'acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento devono:
tolto: a) essere clinicamente sani;
tolto: b) provenire da un'azienda, zona o una zona destinata a molluschicoltura in cui non si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalita'. Il comma 1 si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie ad esse sensibili. In deroga al comma 1, lettera b), il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, su parere del servizio veterinario regionale e previa comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, puo' permettere tale immissione sul mercato in base ad una valutazione del rischio purche' gli animali provengano da una parte dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unita' epidemiologica caratterizzata da una piu' elevata mortalita'. Gli animali d'acquacoltura destinati alla distruzione o all'abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie di cui al capo V non possono essere immessi sul mercato a scopo di allevamento e ripopolamento. I salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica, di cui all'allegato IV, parte II, possono essere immessi in liberta' a scopo di ripopolamento soltanto se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia in conformita' agli articoli 46 e 47. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di applicare il presente comma ai programmi stabiliti e attuati in conformita' all'articolo 40. I salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica, di cui all'allegato IV, parte II, possono essere immessi in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici territoriali unicamente se:
tolto: b) soddisfano i requisiti di cui al comma 1;
tolto: c) provengono da un'azienda o zona con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quello delle acque cui sono destinati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148~art16 · fonte del testo
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