Art. 6 — Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2008 al 27 settembre 2022. 282 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, ai responsabili dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione a condizione che:
tolto: a) soddisfino i requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11;
tolto: b) mettano in atto le procedure che consentano loro di dimostrare al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il pieno rispetto di tali requisiti, secondo quanto diramato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto ministeriale, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
tolto: c) siano sottoposti al controllo del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che svolge le funzioni previste all'articolo 51, comma 1. L'autorizzazione non viene rilasciata se l'attivita' in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimita' dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura. Prima di decidere se rifiutare un'autorizzazione, il servizio veterinario regionale tiene conto della possibilita' di applicare misure di attenuazione del rischio, inclusa la possibilita' di spostare l'attivita' in questione. I responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono presentare tutte le informazioni utili affinche' il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio possa verificare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, incluse le informazioni indicate all'allegato II. Le spese per l'ottenimento dell'autorizzazione sono a carico del responsabile dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-08-04;148~art6 · fonte del testo
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