Art. 1 — Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente
Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a:
- a)attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalita' di diffusione di informazioni in materia tributaria;
- b)implementare le attivita' di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
- c)semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
- d)prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
- e)introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
- f)semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
- g)realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita';
- h)attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
- i)garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
- l)tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
