Art. 22 — Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo

All'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo la parola «acquisiti», sono inserite le seguenti: «nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA"», e la parola: «transitoriamente» e' soppressa;
  • b)al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantirne il continuo aggiornamento.». Il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi del citato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, assicura alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia delle entrate per i tributi erariali di propria competenza, lo svolgimento delle attivita' necessarie per garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA), di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Ferme restando le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori, il gestore del PRA, nella tenuta dell'ANTA, provvede: alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; al controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; all'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA. La cooperazione e' regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle di seguito elencate, le attivita' informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA relative: alla costituzione degli archivi degli enti impositori; alla gestione degli archivi degli enti impositori; all'aggiornamento e alla bonifica dei dati degli archivi; all'analisi e al controllo di qualita' dei dati; alla generazione delle liste delle posizioni fiscali; al controllo degli accessi agli archivi degli enti impositori da parte degli operatori autorizzati ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, alle modalita' di acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti impositori necessari ad implementare gli archivi stessi. Nel disciplinare sono stabilite, altresi', le modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualita' sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalita' di rendicontazione. I servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolti dall'ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La riscossione coattiva della tassa automobilistica puo' essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi del citato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con l'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 8 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, o puo' essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Gli enti impositori e il gestore PRA per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi possono avvalersi dei soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, stabilendone con apposito provvedimento le modalita' attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale e ferma restando, in ogni caso, la necessaria convalida, da parte del titolare dell'archivio, dei dati acquisiti. Al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilita' delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A, dell'allegato 1 al presente decreto, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscono gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati di rispettiva competenza necessari per la corretta applicazione della tassa automobilistica e per contrastarne l'evasione. Le medesime informazioni sono rese disponibili gratuitamente dal gestore del PRA alle citta' metropolitane e alle province per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;147~art22 · fonte del testo

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