Art. 17 — Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il quarantaquattresimo comma e' sostituito dal seguente: «La cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.»;
  • b)il quarantacinquesimo comma e' sostituito dal seguente «L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e i termini previsti dal trentaduesimo comma.»;
  • c)il quarantaseiesimo comma e' sostituito dal seguente: «Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, ne' l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprieta' al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresi', l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalita' previste al quarantaquattresimo comma.»;
  • d)al quarantasettesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»;
  • 2)le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse;
  • 3)l'ultimo periodo e' soppresso.
  • e)il quarantottesimo comma e' sostituito dal seguente: «Per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalita' indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, deve essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalita' stabilite dall'ente stesso. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso.»;
  • f)il quarantanovesimo comma e' sostituito dal seguente «Le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.».

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-07;147~art17 · fonte del testo

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