Art. 18 — Versamento a ente impositore incompetente
L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attiva tempestivamente le procedure piu' idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti. Gli enti impositori mettono a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
