Art. 10-bis — Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione

All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
  • b)al comma 1-bis:
  • 1)le parole: "ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza";
  • 2)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita'";
  • c)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis";
  • d)al comma 3, le parole: "le immatricolazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le formalita'";
  • e)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza";
  • f)al comma 5, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 4 e 4-bis";
  • g)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026";
  • h)il comma 10 e' abrogato.

Testo vigente dal 23 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38~art10bis · fonte del testo

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