Art. 16 — Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente
All'articolo 7, comma 2-bis, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»;
- b)dopo le parole: «commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonche' a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,»; All'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»;
- b)le parole: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e» sono soppresse. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b) e 2 si applicano ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2027, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, nonche', ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2027, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
