Principio di territorialita' All'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui la sede legale e' diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi gia' iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
