Art. 38 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 33, 34 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
