Art. 13 — Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva
All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva». Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
