Art. 8 — Ulteriori tributi regionali

Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale ((quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva)). Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/2024

    Questione infondata
    16 luglio 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, nella parte in cui sottopongono all’imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale. Con riferimento all’asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – in quanto il presupposto assunto dall’imposta regionale non potrebbe costituire un ragionevole indice di capacità contributiva – il rimettente erra la prospettiva in cui collocare la disciplina impositiva del tributo in esame: quest’ultimo assume, infatti, come indice di capacità contributiva quella utilità che deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa; utilità che si realizza anche nelle concessioni rilasciate dalle AdSP e a prescindere dalla distinzione, invero obsoleta rispetto a letture più sostanzialistiche, tra «concessioni contratto» e «pure». Le disposizioni censurate nemmeno violano il divieto di doppia imposizione, in ragione della sottoposizione delle concessioni sui beni demaniali anche all’imposta di registro, perché il presupposto d’imposta è del tutto diverso. (Precedente: S. 158/2020).

    Art. 1 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 2 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 8 Federalismo fiscale enti territoriali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2011 al 12 agosto 2026. 9 parole aggiunte.

… massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale aggiunto: quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art8 · fonte del testo

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