Art. 13 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)). All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»;
  • b)al comma 2, le parole: «fiscali e previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e contributivi»;
  • c)al comma 3, primo periodo, le parole: «e all'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri uffici competenti» e, al terzo periodo, le parole «L'ufficio, nello stesso termine, deve» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici, nello stesso termine, devono». All'articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto gia' individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.».

Testo vigente dal 15 luglio 2022

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Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 2020 al 15 luglio 2022. 424 parole tolte, 31 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La continuita' puo' essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, ed e' previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuita' diretta il piano prevede che l'attivita' d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.»;

tolto: b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta' della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.». All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni». All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «tempi di adempimento della proposta» sono inserite le seguenti: «nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario». All'articoloaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

… di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.»tolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/11/2020, n. 289 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147~art13 · fonte del testo

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