Art. 20 — Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, nonche' al comma 2, lettere a), b), f), g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese" e: "societa'" e' soppressa la parola "miste";
  • b)all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese italiane", sono inserite le seguenti: "ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,";
  • c)all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera;
  • h-ter)a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring.";
  • d)all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
  • a)le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
  • b)le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
  • c)le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
  • d)le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. 2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.";
  • e)all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) per le finalita' di cui alla presente legge.";
  • f)all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)). Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.". Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalita' e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero.".

Testo vigente dal 21 novembre 2019

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1998 al 21 novembre 2019. 16 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.

… anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro tolto: del commercio con l'estero aggiunto: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

… distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro tolto: del commercio con l'estero aggiunto: degli affari esteri e della cooperazione internazionale affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero tolto: del commercio con l'estero aggiunto: degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le finalita' di cui alla presente legge.";

… Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro tolto: del commercio con l'estero aggiunto: degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143~art20 · fonte del testo

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