Art. 14-bis — Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane

Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a societa' ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico". Per le finalita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,";
  • b)al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;
  • c)dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo e' stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi".

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-18;176~art14bis · fonte del testo

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